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Un vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, oppure se egli intende partecipare a una discussione in plenaria. Il Presidente, inoltre, può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, un vicepresidente può essere incaricato di decidere sulla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari che si intendono rivolgere alla Commissione e al Consiglio e dell’ordine in cui devono essere trattate, nonché di trasmettere alle istituzioni interessate le interrogazioni scritte ad esse rivolte. Tre vicepresidenti, appartenenti ad almeno due gruppi politici diversi, sono inoltre nominati come membri permanenti della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, per un periodo di dodici mesi.
L’Ufficio di presidenza del Parlamento (il «bureau») si compone del Presidente, dei quattordici vicepresidenti e, con funzioni consultive, dei questori. Nelle sue deliberazioni, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante. Il bureau è l’organo di direzione regolamentare del Parlamento. E’ ad esso che spetta adottare le decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l’organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
Per quanto riguarda l’attività parlamentare, l’Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute e stabilisce le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati. Inoltre, è compito del bureau esaminare i ricorsi dei deputati contro le sanzioni disciplinari decise dal Presidente. Gli spetta anche fissare le direttive per i questori riguardo ai loro compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati. Salvo disposizione contraria, emana le norme di esecuzione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo.
All’Ufficio di presidenza spetta designare due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di curare le relazioni con i parlamenti nazionali. Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti (dei gruppi politici) sulle loro attività in materia. Il Presidente e/o l’Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri del bureau compiti generali o particolari rientranti nelle loro competenze. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti. Inoltre, il bureau è l’organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.
L’Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo della segreteria e delle strutture amministrative, degli stanziamenti e delle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio di cui dispongono i gruppi politici. Riguardo ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo politico (i «non iscritti»), l’Ufficio di presidenza definisce le modalità con cui essi dispongono di una segreteria, disciplina la loro posizione e le loro prerogative parlamentari e fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e le strutture amministrative messe a loro disposizione.
Riguardo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, il bureau ha la responsabilità di fissare le modalità di applicazione del relativo regolamento. Sempre in tale ambito, poi, decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati. L’Ufficio di presidenza può decidere l’eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l’eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse. Una volta concluso l’esercizio di bilancio, il bureau approva la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario. Allorché il Parlamento constata che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l’Ufficio di presidenza ne sancisce l’esclusione dal finanziamento.
Per quanto riguarda all’organizzazione interna del Parlamento, il bureau nomina il Segretario generale e stabilisce l’organigramma del Segretariato generale (l’amministrazione), i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti, nonché il progetto preliminare di stato di previsione delle spese del Parlamento.
L’Ufficio di presidenza, infine, stabilisce norme atte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati e stila un elenco delle categorie di documenti direttamente accessibili. Può inoltre adottare norme, che disciplinano le modalità di accesso ai documenti e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.