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Il Parlamento Europeo ha adottato un regolamento volto a ampliare temporaneamente il campo d’azione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione estendendolo, ai licenziamenti dovuti all’impatto della crisi finanziaria ed economica. Riduce inoltre da 1.000 a 500 il numero di esuberi minimo per poter chiedere il sostegno del Fondo. Il finanziamento UE sale al 65% dei costi stimati per le domande presentate tra il 1° maggio e fine dicembre 2011.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Gabriele Stauner (PPE/DE, DE), il Parlamento ha adottato – con 538 voti favorevoli, 35 contrari e 37 astensioni – una modifica del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) volta a includere nel suo campo d’applicazione i licenziamenti dovuti alla crisi economica e a ridurre da 1.000 a 500 il numero di esuberi minimo per poter chiedere il sostegno. Il regolamento entrerà in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le nuove norme si applicheranno alle domande di assistenza ricevute a partire dal 1° maggio 2009.
Istituito nel dicembre 2006 per durare fino al 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha l’obiettivo di offrire un efficace aiuto ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione. La sua dotazione annuale massima è pari a 500 milioni di euro e tale importo è destinato a sostenere finanziariamente misure di politica attiva del mercato del lavoro, quali, ad esempio, l’accompagnamento nella ricerca di un posto di lavoro o le indennità di formazione o di mobilità.
Con questa modifica, il FEG potrà fornire un sostegno anche ai lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale purché gli Stati membri che ne richiedono l’intervento dimostrino che vi è un nesso diretto e dimostrabile tra questi esuberi e la crisi globale. Questa deroga ai principi generali del Fondo si applicherà alle domande pervenute entro il 31 dicembre 2011 (contro il 2010 proposto dalla Commissione).
Per quanto riguarda i criteri di intervento, il FEG potrà fornire un contributo finanziario per l’esubero di almeno 500 dipendenti (contro gli attuali 1.000) di un’impresa nell’arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o per l’esubero di almeno 500 dipendenti, nell’arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese, in una regione o in due regioni contigue. Nei mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, potrà inoltre essere considerata ammissibile una richiesta di contributo del FEG anche se le condizioni citate non sono interamente soddisfatte, purché gli esuberi abbiano un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale. In questi casi, l’importo cumulato dei contributi non potrà eccedere il 15% della dotazione massima annuale del Fondo.
Il tasso di intervento massimo per le domande trasmesse entro il 31 dicembre 2011 è aumentato dall’attuale 50% al 65% dei costi stimati (la Commissione aveva proposto il 75%).
Background – Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di utilizzare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
In forza al regolamento 1927/2006, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero. Queste comprendono:
• l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della certificazione dell’esperienza acquisita, nonché l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
• misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
• misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Nel novembre 2008, il Parlamento europeo aveva dato il via libera alla mobilitazione di 35 milioni di euro per coprire parte dei costi relativi alle misure di sostegno dei lavoratori del settore tessile licenziati in Lombardia, Piemonte, Toscana e Sardegna a causa della concorrenza mondiale inaspritasi con la scadenza dell’Accordo multifibre.